Art. 3.

      1. L'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente:

          «Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso seguìto da tirocinio.
      Le norme sull'ordinamento giudiziario prevedono che siano banditi concorsi riservati a candidati forniti di specifici titoli scientifici e professionali e possono ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni riservate a giudici singoli.
      Su designazione del competente Consiglio superiore possono essere nominati agli uffici giudicanti e del pubblico ministero della Corte di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori».